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Gara n. 01/18/PA AGP-GAR - Chiarimenti quesiti operatori economici

Domanda: In merito ai requisiti di capacità tecnica (punto 5.6 del Disciplinare di gara) è richiesta a comprova del requisito, originale o copia dei certificati rilasciati dall’ente contraente, a tal proposito potrebbe andar bene copia delle fatture emesse al cliente?

Risposta: Con riferimento al quesito di cui alla mail allegata, si rappresenta che ai sensi di quanto previsto all'art.86 e dall'allegato 17 del Codice degli Appalti non è attualmente consentita la presentazione delle fatture a comprova del requisito di capacità tecnica.


Domanda: Relativamente all’Art. 5.10 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DEL SUBAPPALTO -  del Disciplinare di Gara, alla lettera b) si richiede di produrre “b. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa subappaltatrice, con la quale si attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice o DGUE presentato dall'impresa subappaltatrice” Richiediamo se la suddetta dichiarazione sostitutiva debba essere presentata da tutte le ditte indicate nella terna individuata di subappaltatori ovvero esclusivamente dalla ditta subappaltatrice selezionata come prioritaria per l’esecuzione delle prestazioni da subappaltare.

Risposta: La dichiarazione in considerazione deve essere presentata in originale da tutte le ditte indicate nella terna


Domanda: Relativamente allo stesso articolo 5.10 del Disciplinare di Gara, alla lettera c) si richiede di produrre “c. PASSOE dell'impresa subappaltatrice (cfr. paragrafo "PassOE") Si richiede, analogamente a quanto sopra, se il PassOE debba essere prodotto da tutte le ditte indicate nella terna come subappaltatrici ovvero esclusivamente da quella selezionata come prioritaria per l’esecuzione delle prestazioni da subappaltare

Risposta: Il disciplinare di gara precisa che “L’Impresa, singola, riunita o consorziata, dovrà produrre il PassOE rilasciato in seguito a registrazione da parte dell’operatore economico al sistema AVCPASS, accedendo all’apposito link sul Portale ANAC - Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
Il PASSOE generato, deve essere stampato e firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie prima di inviarlo alla Stazione Appaltante.
Il PASSOE è inviato alla Stazione Appaltante dalla mandataria/capofila e contiene i dati di tutto il raggruppamento.
Nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento, l’impresa ausiliaria deve generare e produrre il PASSOE. Il sistema non permette di generare il PASSOE sino a quando non è avvenuta la conferma dell’avvalimento.
Nel caso in cui il concorrente si voglia avvalere del subappalto, le imprese dovranno conformarsi alle indicazioni contenute sul Portale ANAC”.
Si riporta nel seguito la FAQ N.16 del portale ANAC:
“Come deve essere classificato in sede di creazione del PassOE il ruolo del subappaltatore indicato dal partecipante?
Ai soli fini della creazione del PassOE, il subappaltatore indicato dal partecipante deve generare la propria componente AVCpass classificandosi come “Mandante in RTI”. Il partecipante genererà il il PassOE con il ruolo di “Mandataria in RTI”.

 

Domanda: Al punto 3.1 tra gli “ulteriori requisiti” viene richiesto all’impresa esecutrice del servizio oggetto di gara di possedere “la valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2015”. Vorremmo sapere se l’impresa esecutrice può presentare offerta con la dichiarazione del Legale Rappresentante di non possedere tale requisito alla data di presentazione dell’offerta ma di aver avviato l’iter di certificazione.

Risposta: Come indicato all’art. 87 comma 1 del Dlgs 50/2016: “Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l'operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità, le stazioni appaltanti si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste”.


Domanda: Si chiede di chiarire, se la disponibilità delle Strutture terze fuori dal Lazio debba essere attestata in fase di partecipazione alla gara, ovvero in caso di aggiudicazione l’impresa dovrà esibire, come contemplato nel Disciplinare di gara par. 10 “Adempimenti connessi all’aggiudicazione ed alla stipula del contratto”, contratti/convenzioni esistenti con le suddette strutture.

Risposta: La disponibilità delle Strutture terze fuori dal Lazio dovrà essere segnalata, come contemplato nel Disciplinare di gara par. 10 “Adempimenti connessi all’aggiudicazione ed alla stipula del contratto”, dal soggetto aggiudicatario ai fini della stipula del contratto e compatibilmente con le tempistiche previste per l’inizio delle attività (quinquennio settembre 2018-settembre 2023).