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Piani di gestione del rischio di alluvioniUltimo aggiornamento: 11/12/2024 L'art. 7 della FD prevede che gli Stati Membri predispongano piani di gestione del rischio di alluvioni (PGRA o FRMP - Flood Risk Management Plan) coordinati a livello di distretto idrografico (River Basin District - RBD) o di unità di gestione (Unit of Management - UoM), sulla base delle mappe di pericolosità e rischio di alluvioni di cui all'art. 6, per le aree a potenziale rischio significativo di alluvioni individuate ai sensi dell'art.5 e per le zone contemplate all'art. 13.1.b (solo per il I ciclo di gestione). L'art.7, inoltre, stabilisce quali debbano essere le principali finalità e i contenuti essenziali del PGRA, ulteriormente dettagliati all'interno dell'Allegato alla Direttiva in cui sono specificati: nella parte A le componenti che devono figurare in tutti i Piani; nella parte B quelle che devono essere presenti a partire dal primo aggiornamento. La data per ultimare e pubblicare i primi piani di gestione del rischio di alluvioni è fissata al 22 dicembre 2015. Per quanto attiene gli aggiornamenti, è previsto che il primo venga effettuato entro il 22 dicembre 2021 e i successivi ogni 6 anni (durata del ciclo di gestione). I PGRA in Italia sono coordinati a livello di RBD e dettagliati a livello di UoM, unità territoriale utilizzata dall'Italia per riportare alla Commissione Europea (reporting) le necessarie informazioni previste per comprovare che gli adempimenti associati alla FD siano stati assolti. All'interno dei PGRA devono essere definiti appropriati obiettivi per la gestione del rischio nelle aree a cui sono applicati, focalizzandosi sulla riduzione delle potenziali conseguenze negative che le alluvioni possono avere per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e, se ritenuto appropriato, privilegiando (art. 7 comma 2 della FD) iniziative di tipo non strutturale e/o che agiscano sulla riduzione della probabilità di inondazione. I PGRA devono tener conto di aspetti rilevanti quali costi e benefici, estensione e percorsi delle inondazioni, aree con capacità di trattenimento delle acque, come le piane alluvionali, nonchè gli obiettivi ambientali di cui all'art. 4 della Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE). Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi devono essere definite idonee misure le quali devono riguardare tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni, ovvero:
I piani di gestione del rischio di alluvioni possono anche comprendere la promozione di pratiche sostenibili di uso del suolo, il miglioramento delle capacità di ritenzione delle acque nonché il ricorso all'inondazione controllata di certe aree in caso di evento alluvionale. Una volta definiti gli obiettivi e le misure per conseguirli, è necessario che ad esse sia associato un ordine di priorità, sia perché alcune delle misure potrebbero essere propedeutiche ad altre, sia la realizzazione delle misure dipende dalla gestione di fondi limitati e differiti nel tempo. Già nel 2014 l'ISPRA ha elaborato, in occasione del I ciclo di gestione del rischio di alluvioni, una prima metodologia di priorizzazione delle misure, aggiornata nel 2016. Tale metodologia è stata rivista e aggiornata alla luce delle applicazioni condotte negli anni dalle Autorità di Bacino Distrettuale e delle osservazioni che ne sono derivate, nonché dei confronti avvenuti tra i vari soggetti competenti nel corso di diverse riunioni e tavoli tecnici a carattere nazionale tenutisi già a partire da novembre 2020, fino alla definizione della versione finale di ottobre 2021. La metodologia non assegna alla singola misura una rilevanza assoluta ma una priorità ai fini del PGRA, limitata a uno specifico ambito territoriale (la "geographicCoverage") a cui si applica la misura e relativizzata rispetto alle altre possibili tipologie di misure applicabili alla "geographicCoverage" stessa. La metodologia di priorizzazione assume un approccio di tipo multicriteriale che consente di associare a ciascuna misura del PGRA un punteggio calcolato con riferimento a: rilevanza sociale dei singoli obiettivi di riduzione del rischio (nazionale e locale); efficacia della misura rispetto a essi; fattibilità e sostenibilità tecnica della misura. Ciascuna misura è valutata in relazione alla sua capacità di ridurre (o meno) il rischio sulle varie tipologie di beni esposti (efficacia della misura), con una premialità attribuita a quelle misure che hanno il minor impatto sugli obiettivi ambientali di cui all’art. 4 della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE (Water Framework Directive – WFD), come ad es., nel caso delle cosiddette misure win-win (FD-WFD). In relazione alla fattibilità e sostenibilità tecnica, essa è definita attraverso una serie di requisiti che comprendono i criteri preferenziali specificati all’art. 7 comma 2 della FD (misure non strutturali e misure in grado di ridurre la probabilità di inondazione), l’adattabilità della misura a variazioni del rischio indotte dai cambiamenti climatici e di uso del suolo, il fatto che la misura richieda meno interventi manutentivi possibili e che la misura sia già in corso di implementazione. Maggiori dettagli sono riportati nella sottostante sezione "Ulteriori Informazioni". Il 28 maggio del 2015 è stato inoltre pubblicato il DPCM che, in ottemperanza a quanto previsto nell'art. 10 comma 11, del D.L. 91 del 24 giugno 2014 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 116/2014, definisce "Criteri e modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico". Il DPCM 27 settembre 2021 recante “Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”, è successivamente intervenuto nella revisione del DPCM 28 maggio 2015. L'art. 14 della Direttiva Alluvioni stabilisce in fase di aggiornamento, e quindi a partire dal secondo ciclo di gestione, si tenga conto degli effetti dei cambiamenti climatici sulla probabilità di verificarsi delle alluvioni. Esempi di ciò si riscontrano nelle modellazioni idrauliche di possibili scenari futuri valutati sulla base di simulazioni climatologiche così come nella caratterizzazione a scala di sottobacino in termini di propensione all’innesco di flash flood, utilizzati sia nella individuazione delle aree a potenziale rischio significativo che nella redazione delle mappe di pericolosità. Al concetto di adattamento ai cambiamenti climatici fanno infine riferimento parte delle misure proposte nei PGRA ad es., per orientare la tipologia di interventi verso soluzioni integrate (ad es., c.d. infrastrutture verdi) ma anche in relazione al miglioramento del quadro conoscitivo sia in termini fenomenologici che di impatto sul territorio. COORDINAMENTO CON LA DIRETTIVA 2000/60/CE, INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEL PUBBLICOLa FD richiede che nelle varie fasi del processo di redazione del piano di gestione del rischio di alluvione la partecipazione pubblica sia assicurata dalla messa a disposizione delle informazioni di riferimento (art. 10.1) e dal coinvolgimento attivo delle parti interessate (art. 10.2) specificando che quest'ultimo deve essere coordinato, se appropriato, con quello previsto dall'art. 14 della WFD (art.9). Il coordinamento della FD con la WFD non deve riguardare il solo aspetto della partecipazione pubblica, ma amche lo scambio di informazioni e più in generale la realizzazione di sinergie e vantaggi comuni. Il coordinamento con la WFD parte dunque dalla condivisione del quadro conoscitivo, in particolare per quanto concerne il reticolo idrografico e le aree protette e arriva alla definizione di interventi che, ove possibile, consentano di integrare gli obiettivi di salvaguardia ambientale con quelli di mitigazione del rischio per le altre tre categorie di elementi esposti (persone, attività economiche, beni culturali). Inoltre, va sottolineato che sottoporre il PGRA a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un modo per garantire (art.4 comma 4 Parte II Titolo I del D.Lgs. 152/2006) un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali nelle varie fasi di elaborazione, adozione e approvazione del piano stesso in modo che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile. Facendo riferimento alla CIS Guidance Document N. 8, la partecipazione pubblica (come intesa nel preambolo 14 della WFD) si sviluppa essenzialmente su tre diversi livelli: i) fornendo le informazioni; ii) attuando la consultazione; iii) incoraggiando un coinvolgimento attivo. Fornire le informazioni, implica non solo garantire l'accesso agli elaborati previsti dagli adempimenti della Direttiva (valutazione preliminare, mappe di pericolosità e di rischio di alluvione, piano di gestione del rischio di alluvioni), ma anche la diffusione dell'informazione su temi specifici della gestione del rischio di alluvioni, allo scopo di accrescere la conoscenza, la consapevolezza e la percezione del rischio di alluvioni e delle problematiche ad esso connesse. In questo ambito si colloca la campagna informativa nazionale di buone pratiche di protezione civile "IO NON RISCHIO ALLUVIONE" promossa dal Dipartimento della Protezione Civile e organizzata insieme a centri istituzionali operativi e di ricerca, che prevede la formazione di volontari sui temi principali del rischio di alluvione e la comunicazione al cittadino da parte degli stessi soggetti formati con diffusione capillare sul territorio nazionale. In base a quanto stabilito all'art. 14 della WFD per promuovere il coinvolgimento attivo di tutte le parti interessate per ciascun distretto idrografico nella redazione del piano, devono essere pubblicati e resi disponibili per osservazioni: i) il calendario e relativo programma di lavoro delle attività da svolgere, comprese le fasi di consultazione, per giungere alla redazione del piano; ii) la valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque identificati nel distretto; iii) il progetto del piano di gestione del rischio alluvione. Inoltre, in base alle modifiche apportate all'art. 9 del D.Lgs. 49/2010 dalla Legge 97/2013, è stata inserita nel decreto la verifica di assoggettabilità del PGRA alla VAS. Il comma 6 dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 specifica che la verifica di assoggettabilità a VAS relativa a modifiche di piani e programmi ovvero a loro strumenti attuativi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità o alla VAS, si limita ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinatiIl ruolo di autorità proponente è svolto dall'Autorità di Bacino Distrettuale. Durante la procedura di VAS la partecipazione pubblica è garantita sia dopo la trasmissione del Rapporto Preliminare al Ministero della Transizione Ecologica (MiTE, ex MATTM-Ministero dell’Ambiente del Territorio e del Mare), quale autorità competente, attivando la procedura di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale per le osservazioni, che a valle della redazione del Rapporto Ambientale (RA) in cui viene dato atto della consultazione svolta in fase preliminare. Il RA, insieme a una sua sintesi non tecnica e al progetto di piano sono pubblicati sul/i sito/i web dei Distretti e delle CA e data comunicazione mediante pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui Bollettini Ufficiali delle Regioni afferenti al Distretto. Il processo di consultazione aperto a chiunque voglia presentare in forma scritta le proprie osservazioni, obiezioni e suggerimenti insieme a eventuali nuovi elementi conoscitivi e valutativi, è avviato con la pubblicazione dell'avviso suddetto. Nel processo partecipativo, particolare cura deve essere posta nella fase di individuazione e selezione dei portatori di interesse (stakeholder). Adottando il principio della massima inclusione, occorre effettuare una selezione preliminare degli stakeholder, da raggiungere attraverso vari strumenti di comunicazione (forum ed eventi di presentazione, pubblicazione sul web, comunicazione via mail, comunicati stampa, ecc.), in modo da comprendere nella selezione le principali componenti delle amministrazioni, della società civile, delle comunità locali e delle realtà produttive potenzialmente interessate dagli effetti del PGRA, senza escludere la possibilità di estensione degli stakeholder anche in base a segnalazioni pervenute durante i periodi riservati alle osservazioni. La selezione inoltre deve tener conto anche della necessità di condividere e utilizzare conoscenze, esperienze, punti di vista dei vari stakeholder e in generale di chi subisce le conseguenze delle decisioni prese, in modo da consentire che il processo decisionale approdi a soluzioni più largamente condivise possibili ed evitare nel lungo termine conflitti, problemi di gestione e incrementi dei costi. NOTIZIE SUI PIANI DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONIPRIMO CICLO DI GESTIONE (2010-2015)Il 3 marzo 2016 sono stati approvati in sede di Comitato Istituzionale Integrato, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D.Lgs. 219/2010, i PGRA adottati il 17 dicembre 2015 ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 152/2006, e per i quali si è conclusa la procedura di VAS con giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso dal MATTM, quale Autorità Competente, di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT). Nel frattempo, come previsto dall’art. 13.4 del D.Lgs. 49/2010, le Autorità Competenti hanno provveduto a trasmettere le informazioni pertinenti il reporting del PGRA a ISPRA (secondo modalità e specifiche dati individuate da ISPRA stesso), tenendo conto della compatibilità con i sistemi di gestione dell'informazione adottati a livello comunitario. Nello stesso mese di marzo, successivamente alla verifica delle informazioni ricevute, ISPRA ha provveduto a inviare alla Commissione Europea i dati richiesti per il reporting, completando così le attività previste dalla FD per il primo ciclo di gestione. Il 27 ottobre 2016, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti, a conclusione delle procedure di VAS e acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, il Consiglio dei Ministri ha approvato il PGRA di tutti i distretti idrografici a eccezione di quello della Sicilia. Per quest'ultimo l'iter si è concluso il 7 marzo 2019. La procedura di VAS applicata ai PGRA - I ciclo
(*) DM: Decreto di Parere Motivato positivo del MATTM di concerto con il MiBACT. Adozione e approvazione dei PGRA - I ciclo
(*) Del.: Delibera; D.P.: Decreto del Presidente SECONDO CICLO DI GESTIONE (2016-2021)L'aggiornamento del PGRA deve contenere, a norma dell’Allegato alla Direttiva Alluvioni, una serie di informazioni aggiuntive definite all'interno della parte B dell'Allegato stesso riguardanti: le eventuali modifiche o aggiornamenti apportati dopo la pubblicazione della versione precedente del piano; la valutazione dei progressi realizzati per conseguire gli obiettivi; la descrizione motivata della non realizzazione o dell’abbandono di misure previste e programmate nella versione precedente del piano; la descrizione di eventuali misure supplementari (nuove misure) adottate nel nuovo Piano. Oltre a tener conto dei contributi e delle osservazioni al progetto di Piano formulate dai vari stakeholder, nonché delle richieste di integrazioni formulate in fase di verifica di assoggettabilità a VAS, gli aggiornamenti dei PGRA hanno dovuto tener conto delle osservazioni contenute nello Staff Working Document (SWD) n. 81 della Commissione Europea, che nel 2019 ha valutato (assessment) lo stato di implementazione della Direttiva Alluvioni in Italia, attraverso l’analisi dei contenuti dei primi PGRA. A fine dicembre 2021 sono stati adottati i primi aggiornamenti dei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) dei 7 Distretti idrografici. Il 7 giugno 2022 sono state concluse le attività di reporting alla Commissione Europea delle informazioni richieste per i piani. La procedura di VAS applicata ai PGRA - II ciclo
Adozione e approvazione dei PGRA - II ciclo
Ulteriori informazioni
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