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/ Unit of Management e Competent Authority
Le Unità di Gestione e le relative Autorità CompetentiUltimo aggiornamento: 07/07/2023 L’art. 3 della FD prevede che gli Stati Membri identifichino autorità competenti (Competent Authority – CA) ai fini dell’attuazione della direttiva e individuino gli ambiti di bacino su cui tale competenza si attua, detti Unità di Gestione (Unit of Management – UoM). La Direttiva prevede che il reporting alla Commissione Europea relativo a UoM-CA sia effettuato entro il 26 maggio 2010 e consista di un file vettoriale (shapefile, con relativi metadati) delle UoM e di un file xml contenente informazioni sull’associazione UoM-CA e Distretti Idrografici (River Basin District – RBD), l’anagrafica delle CA e il ruolo che ciascuna di esse ha nella gestione delle UoM. In base all'art. 2, paragrafo 15, della Direttiva 2000/60/CE (WFD) per «distretto idrografico» si intende un'area di terra e di mare costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere. Ai fini del reporting alla Commissione Europea, sono associati alle CA compiti specifici riconducibili a due categorie:
Ai fini della FD, il territorio nazionale è stato suddiviso in 47 UoM su cui avevano competenza 54 CA suddivise tra Regioni, Province Autonome, Autorità di Bacino Nazionali, Interregionali e Regionali, il Ministero dell’Ambiente del Territorio e del Mare e il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale. Il D.Lgs. 49/2010 individua all’art. 3 le “Competenze amministrative”, stabilendo che agli adempimenti della FD debbano provvedere le Autorità di Bacino Distrettuali e che le Regioni in coordinamento tra loro e con il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale provvedano per il distretto cui afferiscono, alla predisposizione e attuazione del sistema di allertamento per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, rispetto al quale secondo quanto specificato all’art. 7 comma 3 lettera b), predispongono la relativa parte del piano di gestione del rischio di alluvione.
Le Autorità di Bacino Distrettuali, in base a quanto stabilito all’art. 13 comma 4 del D.Lgs. 49/2010, trasmettono le informazioni richieste dalla Direttiva Alluvioni all’ISPRA secondo modalità e specifiche dati individuate dallo stesso Istituto, tenendo conto della compatibilità con i sistemi di gestione dell’informazione adottati a livello comunitario.
Nelle more della costituzione delle Autorità di Bacino Distrettuali di cui all’art. 63 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, il D.Lgs. 219/2010 ha stabilito all’art. 4 che alle Autorità di Bacino Nazionali di cui alla Legge 183/1989 e le Regioni, ciascuna per la parte di territorio di propria competenza, provvedano all’adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 49/2010 affidando alle Autorità di Bacino di rilievo nazionale la funzione di coordinamento nell’ambito del Distretto Idrografico di appartenenza. Tale assetto amministrativo è stato valido per tutto il primo ciclo di gestione del rischio di alluvioni conclusosi con il reporting dei Piani a marzo del 2016. La Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” (c.d. Collegato Ambientale, Gazzetta n.13 del 18 gennaio 2016), con l’art. 51, è intervenuta nella modifica sia dell’art. 63 (Autorità di bacino distrettuale) che dell’art. 64 (Distretti idrografici) del D.Lgs. 152/2006. In particolare, con la modifica di quest’ultimo articolo, viene definito un nuovo assetto territoriale per i Distretti Idrografici portandoli da 8 a 7 con la soppressione del Distretto Idrografico del Serchio e la sua assimilazione al Distretto Idrografico dell’Appennino Settentrionale e con una diversa attribuzione ai Distretti di alcuni bacini regionali e interregionali, così come definiti ai sensi della Legge n. 183 del 18 maggio 1989. Il nuovo assetto territoriale previsto dalla L. 221/2015 in vigore dal 2 febbraio 2016 con i 7 Distretti Idrografici:
Come stabilito dal comma 3 dell’art. 63 del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dalla L. 221/2015, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (DM) del 25 ottobre 2016 (Gazzetta n. 27 del 2 febbraio 2017), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stati disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di Bacino Distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di Bacino di cui alla Legge n. 183 del 18 maggio 1989. All’art. 4, comma 2, del suddetto DM è stabilito che l'Autorità di Bacino sia “Autorità Competente” ai sensi dell'art. 3 della WFD e dell'art. 3 del D.Lgs. n. 49 del 23 febbraio 2010. A tal fine, il Ministero dell’Ambiente provvederà a comunicare alla Commissione Europea, ai sensi dell’art. 3, paragrafo 9, della WFD e dell’art. 3, paragrafo 2, della FD, i cambiamenti effettuati in termini di autorità competenti e unità di gestione, entro tre mesi dalla data in cui tali cambiamenti hanno effetto. La
transizione verso la costituzione delle Autorità di
Distretto sarà completata, come stabilito al comma
4 dell’art. 63 del D.Lgs. 152/2006, dalla
promulgazione di uno o più Decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri entro 90 giorni dalla
entrata in vigore del DM 25 ottobre 2016, i
quali avranno lo scopo di individuare le unità di
personale trasferite alle Autorità di distretto e
di determinare le corrispettive dotazioni organiche. Ulteriori informazioniDal Geoportale Nazionale del MATTM è possibile scaricare, tramite i servizi wfs, gli shapefile dei:
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