Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Cerca

Compliance degli operatori

  1. Quadro generale
  2. Inserimento delle emissioni
  3. Restituzione delle quote

 

ATTENZIONE: Tutte le operazioni da compiere nel Registro per il conseguimento dello stato di conformità sono descritte nella mini-guida Operazioni finalizzate alla conformità.


1. Quadro generale

I titolari di un conto della tipologia "operatore" o "operatore aereo" sono tenuti ogni anno ad effettuare nel Registro una serie di operazioni finalizzate al raggiungimento dello stato di conformità (Compliance) dell’impianto autorizzato, o operatore aereo, associato al conto in questione. Gli adempimenti periodici previsti nel Registro dell’Unione che spettano all’operatore sono:

  • l'inserimento del dato emissivo dell'impianto o dell'operatore aereo riferito all’anno precedente;
  • la restituzione di un pari quantitativo di quote a fronte delle emissioni prodotte.

La nomina di un verificatore è un’azione propedeutica all’inserimento delle emissioni nel Registro: è l’unica operazione che deve essere effettuata UNA SOLA VOLTA dopo l’apertura del conto nel Registro o all’inizio del ciclo di Compliance e non è più necessaria fino a quando non si decida di cambiare l’ente accreditato per la verifica delle emissioni del proprio impianto/operatore aereo (riferimento alla miniguida).

Ai sensi dell’Art. 54 del Regolamento N. 601/2012, gli operatori aerei con emissioni annue totali inferiori a 25.000 tonnellate (o che hanno effettuato meno di 243 voli per tre periodi di quattro mesi consecutivi), sono considerati “emettitori di entità ridotta” e possono avvalersi per il monitoraggio delle emissioni del Support Facility, uno strumento semplificato sviluppato da Eurocontrol, senza dover nominare un verificatore nel Registro che certifichi i dati emissivi inseriti.  Per qualsiasi richiesta o informazione specifica è possibile contattare la Segreteria Tecnica di supporto all’Autorità competente all’indirizzo e-mail: aviation-ets@minambiente.it.

Come previsto dall’Art. 35 del Regolamento 389/2013, la scadenza per l’inserimento delle emissioni nel Registro dell’Unione (e la loro successiva convalida da parte del verificatore) è il 31 Marzo di ogni anno.

Dopo tale data il conto viene automaticamente “bloccato” dal sistema e non sarà possibile effettuare transazioni in uscita fino all’inserimento del dato stesso con conseguente sblocco del conto.

Una volta che le emissioni sono state validate dal verificatore o dall’Amministratore Nazionale del Registro (nel caso degli operatori aerei considerati emettitori di entità ridotta), entro il 30 Aprile di ogni anno deve essere effettuata dall’operatore la restituzione di un quantitativo di quote pari alle emissioni generate durante l’anno precedente.

Se la differenza tra l’ammontare restituito e le emissioni verificate è maggiore o uguale a zero, l’impianto è conforme.

Grafico

Torna su



2. Inserimento delle emissioni

Questa operazione deve essere proposta da un rappresentante AR del conto operatore/operatore aereo e successivamente approvata dal verificatore assegnato a quel conto, nel periodo compreso tra il 1 Gennaio e il 31 Marzo di ogni anno.

Il mancato rispetto della scadenza del 31 Marzo comporta il blocco del conto, per cui non sarà possibile trasferire quote o unità in uscita dal conto stesso fino all’inserimento del dato emissivo mancante. Per gli operatori aerei se le emissioni vengono inerite dopo la scadenza prevista, il conto verrà sbloccato solo dopo la restituzione delle quote, al raggiungimento dello stato di conformità. In tal caso il blocco del conto NON pregiudica la restituzione e i trasferimenti di quote in entrata sul conto stesso; tali operazione possono comunque essere effettuate, l’unica operazione preclusa è la vendita.

Si ricorda che il 31 Marzo è anche la scadenza per l’invio all’autorità competente della comunicazione delle emissioni corredata da dichiarazione di verifica (come da modalità riportate al link:

http://www.minambiente.it/pagina/comunicazione-delle-emissioni-di-gas-ad-effetto-serra-ai-sensi-del-dlgs-302013-gli-impianti).

Torna su



3. Restituzione delle quote

Questa operazione deve essere proposta da un rappresentante AR del conto operatore/operatore aereo ed approvata dal rappresentante supplementare AAR se associato al conto.  In assenza dell’AAR l’operazione deve comunque essere approvata da un secondo AR entro il 30 Aprile di ogni anno. A differenza dell’inserimento del dato emissivo, l’operazione di restituzione può avvenire in qualsiasi momento tra il 1 Maggio e il 30 aprile dell’anno successivo e l’ammontare da restituire può essere ottenuto con più transazioni cumulabili tra loro, l’importante è che il totale restituito al 30 Aprile di ogni anno sia pari al totale delle emissioni prodotte fino a quel momento.

Come previsto dall’articolo 11bis della Direttiva EC 87/2003, ai fini della Compliance è possibile usufruire di crediti di Kyoto ammissibili in ambito EU ETS. Tali crediti non vengono direttamente restituiti ma ceduti in cambio di quote Fase 3 che potranno poi essere utilizzate ai fini della restituzione. Le modalità per effettuare l’operazione di scambio sono descritte al seguente link

Il quantitativo di crediti ammissibili che è possibile scambiare con quote Fase 3 è calcolato sulla base del residuo del limite di restituzione concesso a ciascun impianto nella Fase 2 o, per gli impianti nuovi entranti e per gli operatori aerei, come percentuale del quantitativo emesso.

Per maggiori informazioni sull’utilizzo dei crediti è possibile consultare la pagina Utilizzo dei crediti di Kyoto.

Torna su