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significativa apportata alla normativa

2

per venire incontro alle esigenze dei gestori è

stata quella di cercare di aumentare proprio lo spazio elettromagnetico a loro

disposizione. Rispetto alle modalità prima in vigore è stata modificata la definizione di

valore di attenzione e obiettivo di qualità per i quali l’intervallo su cui mediare i valori

di campo istantanei misurati in un punto è stato esteso dai precedenti 6 minuti a 24

ore. Ciò consente, considerati i valori di campo generalmente bassi nelle ore

notturne, di rispettare i riferimenti normativi anche in presenza di valori di campo

massimi su 6 minuti che con la precedente formulazione sarebbero risultati superiori

ai limiti. Parallelamente è stato anche introdotto un coefficiente di attenuazione della

potenza da utilizzare nelle stime modellistiche che tiene conto di questa media su 24

ore in modo che già durante la fase istruttoria dei procedimenti amministrativi si

abbia un allineamento con le verifiche da effettuare su 24 ore: si tratta, di fatto, di un

ammorbidimento dei requisiti che facilita il potenziamento delle reti.

2.

SPAZIO ELETTROMAGENTICO NELLA CITTÀ DI AOSTA

Come nel resto d’Italia le prime richieste di espansione sono giunte per il

potenziamento nei centri urbani maggiori e la città di Aosta, vedi Foto 1 e Foto 2, non

ha fatto eccezione. Da alcuni anni oramai vi è una rincorsa dei gestori a fornire una

copertura dei servizi sempre più capillare dell’intero territorio comunale sia con

l’installazione di nuovi impianti che con la modifica di quelli esistenti. In un primo

momento i gestori hanno provveduto ad installare nuove postazioni nelle zone della

città che ancora risultavano debolmente coperte dal segnale, ma questa operazione

non è risultata così semplice anche a causa della natura turistica e montana del

territorio che ponevano molti vincoli di tipo paesaggistico ed ambientale.

Successivamente essi hanno cominciato ad implementare i servizi a disposizione dei

cittadini aumentando di fatto le potenze degli impianti esistenti.

2

Legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese” pubblicata

sul Supplemento ordinario n. 208 della Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012.