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Aversa et al. /

Qualità dell’ambiente urbano – XI Rapporto (2015)

ISPRA Stato dell’Ambiente 63/15 pagg. 720 - 745

728

Allo scopo di perseguire la moderazione del traffico e ridurre il rischio di incidentalità

stradale, varie Amministrazioni Comunali hanno provveduto ad istituire

Zone 30

sul

proprio territorio. La moderazione del traffico mira a perseguire una pacifica

convivenza sulla stessa sede dei diversi utenti (motorizzati e non), nonché al ripristino

della funzione sociale della strada, creando spazi più accoglienti, più salubri e quindi

promuovendo una migliore qualità e vivibilità degli spazi urbani.

Le zone 30 sono aree costituite da un reticolo di strade locali, delimitate da assi di

viabilità principale, cioè interne ad una maglia di strade di categoria superiore a quella

delle strade locali (strade di scorrimento, di interquartiere, di quartiere), finalizzate a

favorire e tutelare al proprio interno la mobilità lenta (pedonale e ciclabile). Tali aree

sono caratterizzate da ridotti movimenti veicolari, in quanto è escluso il traffico

motorizzato di attraversamento, nonché da un limite di velocità di 30 km/h, invece dei

consueti 50 km/h previsti dal Codice della Strada in ambito urbano. Il rispetto del

minor limite di velocità è assicurato dalla presenza di specifici dispositivi o misure di

moderazione del traffico, differentemente configurati a seconda dei contesti (dossi,

attraversamenti pedonali e pavimentazione rialzata, intersezioni rialzate, porte di

accesso e restringimenti laterali della carreggiata, ecc.).

Le esperienze presenti in vari paesi europei (tra cui: Olanda, Francia, Svizzera,

Germania, Gran Bretagna) e più recentemente in Italia, mostrano che le Zone 30, se

progettate e attuate in modo adeguato ed efficace, determinano oltre ad una

diminuzione dei consumi di carburante e delle emissioni ambientali anche un aumento

della sicurezza stradale. Abbassando infatti la velocità da 50 km/h a 30 km/h si

riduce notevolmente lo spazio di arresto dei veicoli ed aumenta il campo visivo dei

conducenti. La minore velocità dei veicoli consente di diminuire, in caso di urto, la

probabilità di decesso di pedoni e ciclisti, con conseguente riduzione del numero delle

vittime e della gravità degli incidenti stradali.

Nella normativa italiana, le Zone 30 o più precisamente le Isole Ambientali, sono

state introdotte con le Direttive emanate dal Ministero dei

LL.PP

. per la redazione,

adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico, del 12.04.1995. Nelle direttive

sono considerate anche le zone a traffico pedonale privilegiato, ossia isole ambientali

costituite in genere da strade parcheggio, nelle quali oltre al limite di velocità di 30

km/h, all’esclusione del traffico di attraversamento e alla tariffazione della sosta, con

agevolazioni per i residenti, è prevista la precedenza dei pedoni rispetto a veicoli,

restando però l'obbligo dei pedoni di attraversamento ortogonale della carreggiata.

Riferimenti alle Zone 30 sono contenuti anche nel Piano Nazionale della Sicurezza

Stradale – Orizzonte 2020, predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti, secondo cui la realizzazione di tali aree è prevista nelle Linee strategiche

per migliorare la sicurezza di ciclisti e pedoni. Nel 2013, sono 52 i Comuni che hanno

istituito una o più Zone 30 (

Mappa tematica 7.3.4

). Di questi più della metà si

trovano nelle Regioni del Nord d’Italia, mentre 33 Comuni non hanno istituito alcuna

Zona 30. Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana sono le Regioni in cui tali

aree sono più diffuse. Rispetto al 2012 ci sono 7 Comuni in più con Zone 30: Novara,

Genova, La Spezia, Pordenone, Arezzo, Andria e Ragusa.

ZONE 30