Aversa et al. /
Qualità dell’ambiente urbano – XI Rapporto (2015)
ISPRA Stato dell’Ambiente 63/15 pagg. 720 - 745
728
Allo scopo di perseguire la moderazione del traffico e ridurre il rischio di incidentalità
stradale, varie Amministrazioni Comunali hanno provveduto ad istituire
Zone 30
sul
proprio territorio. La moderazione del traffico mira a perseguire una pacifica
convivenza sulla stessa sede dei diversi utenti (motorizzati e non), nonché al ripristino
della funzione sociale della strada, creando spazi più accoglienti, più salubri e quindi
promuovendo una migliore qualità e vivibilità degli spazi urbani.
Le zone 30 sono aree costituite da un reticolo di strade locali, delimitate da assi di
viabilità principale, cioè interne ad una maglia di strade di categoria superiore a quella
delle strade locali (strade di scorrimento, di interquartiere, di quartiere), finalizzate a
favorire e tutelare al proprio interno la mobilità lenta (pedonale e ciclabile). Tali aree
sono caratterizzate da ridotti movimenti veicolari, in quanto è escluso il traffico
motorizzato di attraversamento, nonché da un limite di velocità di 30 km/h, invece dei
consueti 50 km/h previsti dal Codice della Strada in ambito urbano. Il rispetto del
minor limite di velocità è assicurato dalla presenza di specifici dispositivi o misure di
moderazione del traffico, differentemente configurati a seconda dei contesti (dossi,
attraversamenti pedonali e pavimentazione rialzata, intersezioni rialzate, porte di
accesso e restringimenti laterali della carreggiata, ecc.).
Le esperienze presenti in vari paesi europei (tra cui: Olanda, Francia, Svizzera,
Germania, Gran Bretagna) e più recentemente in Italia, mostrano che le Zone 30, se
progettate e attuate in modo adeguato ed efficace, determinano oltre ad una
diminuzione dei consumi di carburante e delle emissioni ambientali anche un aumento
della sicurezza stradale. Abbassando infatti la velocità da 50 km/h a 30 km/h si
riduce notevolmente lo spazio di arresto dei veicoli ed aumenta il campo visivo dei
conducenti. La minore velocità dei veicoli consente di diminuire, in caso di urto, la
probabilità di decesso di pedoni e ciclisti, con conseguente riduzione del numero delle
vittime e della gravità degli incidenti stradali.
Nella normativa italiana, le Zone 30 o più precisamente le Isole Ambientali, sono
state introdotte con le Direttive emanate dal Ministero dei
LL.PP. per la redazione,
adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico, del 12.04.1995. Nelle direttive
sono considerate anche le zone a traffico pedonale privilegiato, ossia isole ambientali
costituite in genere da strade parcheggio, nelle quali oltre al limite di velocità di 30
km/h, all’esclusione del traffico di attraversamento e alla tariffazione della sosta, con
agevolazioni per i residenti, è prevista la precedenza dei pedoni rispetto a veicoli,
restando però l'obbligo dei pedoni di attraversamento ortogonale della carreggiata.
Riferimenti alle Zone 30 sono contenuti anche nel Piano Nazionale della Sicurezza
Stradale – Orizzonte 2020, predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, secondo cui la realizzazione di tali aree è prevista nelle Linee strategiche
per migliorare la sicurezza di ciclisti e pedoni. Nel 2013, sono 52 i Comuni che hanno
istituito una o più Zone 30 (
Mappa tematica 7.3.4
). Di questi più della metà si
trovano nelle Regioni del Nord d’Italia, mentre 33 Comuni non hanno istituito alcuna
Zona 30. Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana sono le Regioni in cui tali
aree sono più diffuse. Rispetto al 2012 ci sono 7 Comuni in più con Zone 30: Novara,
Genova, La Spezia, Pordenone, Arezzo, Andria e Ragusa.
ZONE 30