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da parte delle strutture degli edifici − Rapporto finale sull'attività sperimentale”

, luglio

2014).

L'attività ha avuto come scopo la valutazione sperimentale del valore di attenuazione

del campo elettromagnetico generato da impianti di teleradiocomunicazione nei casi di

presenza di pareti e coperture con finestre o altre aperture di analoga natura.

Dall'attività sperimentale sono emersi risultati molto variabili con evidenza, in taluni

casi, di effetti di “amplificazione” dell'intensità del campo elettromagnetico.

Anche se tali effetti, attribuibili a fenomeni di riflessione e diffrazione della radiazione

elettromagnetica con le strutture dell'edificio e con gli arredi delle stanze, sono

emersi con maggiore sistematicità per la frequenza di 900 MHz, non possono essere

esclusi anche per la frequenza di 400 MHz.

Tenendo conto della necessità radioprotezionistica di considerare il caso peggiore tra

quelli oggetto della valutazione, pertanto, si ritiene adeguato considerare pari a 0 dB

(assenza di attenuazione) il valore di assorbimento del campo elettromagnetico da

parte delle strutture degli edifici nei casi di presenza di pareti e coperture con

finestre o altre aperture di analoga natura, indipendentemente dalla frequenza di

trasmissione dell'impianto.

Tali valutazioni risultano peraltro coerenti con la letteratura scientifica sui coefficienti

di penetrazione negli edifici della radiazione a radiofrequenza (“building penetration

loss”), le cui stime con modelli empirici indicano la possibilità di attenuazioni inferiori

a quelle di spazio libero con particolare riferimento a sorgenti in visibilità ottica

rispetto alle pareti con finestre.

Le procedure seguite nel corso dell'attività sperimentale sono descritte nella

versione finale del documento

“Valori di assorbimento del campo elettromagnetico

da parte delle strutture degli edifici – Protocollo di misura ai sensi dell’art. 14,

comma 8, della legge 221/2012”

, redatto da un GdL di cui hanno fatto parte tecnici

di ISPRA e delle ARPA di Liguria, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto. Sono state

individuate le caratteristiche dei siti di misura ritenuti idonei ossia gli ambienti

abitativi con permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere (es.

abitazioni private, uffici) che soddisfino i requisiti di seguito elencati:

presenza di un impianto (una stazione radio base per telefonia mobile o un

impianto radiotelevisivo) in visibilità ottica da una finestra dell'ambiente

abitativo;

l’impianto in questione deve essere posizionato su un palazzo

immediatamente adiacente a quello in cui si trova il sito di misura;

possibilità di effettuare i rilievi in due punti distinti, uno all'esterno e uno

all'interno dell'ambiente abitativo, in corrispondenza tra loro;

la posizione del sito di misura rispetto all’impianto deve essere tale che il

livello di campo elettromagnetico misurato per il segnale indagato sia

significativo (almeno 0,1 ÷0,2 V/m).

È stata individuata come sorgente del segnale un generatore a radiofrequenza

collegato ad un’antenna trasmittente di tipo dipolare in polarizzazione verticale posta

a 1,5 m di altezza sul piano di calpestio (no impianto reale).