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documentata la motivazione della scelta effettuata. Nel caso in cui tale valore non

venisse fornito dall’operatore, esso sarà assunto pari ad 1.

Gli operatori, sulla base dell’esperienza acquisita nel tempo e dei dati raccolti, in

particolare relativamente alle nuove tecnologie, comunicheranno gli aggiornamenti del

valore di

24h

da utilizzare nelle valutazioni preventive.

Se un operatore intende aumentare il valore di

24h

lasciando inalterata la potenza

massima P

max

dovrà presentare specifica istanza ai sensi del D.Lgs. 259/03,

analogamente a quanto avviene per ogni altra modifica della potenza dell’impianto che

ne incrementi l’immissione al recettore.

Se un operatore intende aumentare il valore di

24h

procedendo contemporaneamente

ad una riduzione della potenza massima P

max

tale da far si che il prodotto P

max

*

24h

resti inalterato, la procedura di cui sopra si semplifica in una mera comunicazione agli

organi competenti, contestuale all’attivazione dell’intervento.

In fase di prima attivazione di un nuovo servizio successivamente alla pubblicazione

delle presenti Linee Guida, il valore di

24h

potrà essere ricavato dall’analisi degli

24h

di uno o più impianti già esistenti con caratteristiche tecniche simili (di cui dovranno

essere forniti i dati identificativi).

Relativamente alle questioni da trattare nelle Linee Guida rimaste in sospeso, a

seguito di una richiesta di approfondimenti pervenuta ad ISPRA dal MATTM, sono

stati istituiti due differenti gruppi di lavoro (GdL) interni al Sistema Agenziale.

Tali GdL hanno redatto le parti mancanti delle Linee Guida che sono state inviate al

MATTM, insieme ad una serie di documenti a corredo, per le opportune valutazioni

del caso. Vengono descritti, nel seguito, i risultati cui sono giunti i due GdL di cui

sopra.

In merito alla definizione delle pertinenze esterne degli edifici utilizzati come ambienti

abitativi per permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere, in seguito

alla modifica introdotta dall’art. 6, comma 5 della legge 164/2014, non bisogna più

definire “le pertinenze esterne degli edifici utilizzati come ambienti abitativi per

permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere” ma “le pertinenze

esterne con dimensioni abitabili utilizzate per permanenze non inferiori a quattro ore

continuative giornaliere”. Per quanto attiene alla definizione di pertinenze esterne di

dimensioni abitabili, si assume una superficie minima di 2 metri quadrati con

profondità pari ad almeno 1,2 metri. Tale dimensione minima consente infatti lo

stazionamento e la manovra agevole di persone a ridotta mobilità [rif. art. 8, punto

8.0.2 (Spazi di manovra con sedia a ruote), lettera H del DM 236/89] e l’allestimento

di tavolino da esterno corredato di seduta [rif. Neufert – Enciclopedia pratica per

progettare e costruire, ottava edizione].

Secondo quanto stabilito i balconi, terrazzi, logge e verande devono avere una

superficie minima di 2 metri quadrati e una profondità minima di 1,2 metri; il lastrico

solare posto al servizio di una proprietà esclusiva deve considerarsi pertinenza di

quest’ultima ed è di dimensioni abitabili se ha una superficie minima di 2 metri

quadrati e una profondità minima di 1,2 metri. Poiché è difficile individuare

univocamente un limite dimensionale tra giardini e tenute o parchi, di natura privata,

nel caso di questi ultimi sono considerati “pertinenza”, ai sensi del presente