62
documentata la motivazione della scelta effettuata. Nel caso in cui tale valore non
venisse fornito dall’operatore, esso sarà assunto pari ad 1.
Gli operatori, sulla base dell’esperienza acquisita nel tempo e dei dati raccolti, in
particolare relativamente alle nuove tecnologie, comunicheranno gli aggiornamenti del
valore di
24h
da utilizzare nelle valutazioni preventive.
Se un operatore intende aumentare il valore di
24h
lasciando inalterata la potenza
massima P
max
dovrà presentare specifica istanza ai sensi del D.Lgs. 259/03,
analogamente a quanto avviene per ogni altra modifica della potenza dell’impianto che
ne incrementi l’immissione al recettore.
Se un operatore intende aumentare il valore di
24h
procedendo contemporaneamente
ad una riduzione della potenza massima P
max
tale da far si che il prodotto P
max
*
24h
resti inalterato, la procedura di cui sopra si semplifica in una mera comunicazione agli
organi competenti, contestuale all’attivazione dell’intervento.
In fase di prima attivazione di un nuovo servizio successivamente alla pubblicazione
delle presenti Linee Guida, il valore di
24h
potrà essere ricavato dall’analisi degli
24h
di uno o più impianti già esistenti con caratteristiche tecniche simili (di cui dovranno
essere forniti i dati identificativi).
Relativamente alle questioni da trattare nelle Linee Guida rimaste in sospeso, a
seguito di una richiesta di approfondimenti pervenuta ad ISPRA dal MATTM, sono
stati istituiti due differenti gruppi di lavoro (GdL) interni al Sistema Agenziale.
Tali GdL hanno redatto le parti mancanti delle Linee Guida che sono state inviate al
MATTM, insieme ad una serie di documenti a corredo, per le opportune valutazioni
del caso. Vengono descritti, nel seguito, i risultati cui sono giunti i due GdL di cui
sopra.
In merito alla definizione delle pertinenze esterne degli edifici utilizzati come ambienti
abitativi per permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere, in seguito
alla modifica introdotta dall’art. 6, comma 5 della legge 164/2014, non bisogna più
definire “le pertinenze esterne degli edifici utilizzati come ambienti abitativi per
permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere” ma “le pertinenze
esterne con dimensioni abitabili utilizzate per permanenze non inferiori a quattro ore
continuative giornaliere”. Per quanto attiene alla definizione di pertinenze esterne di
dimensioni abitabili, si assume una superficie minima di 2 metri quadrati con
profondità pari ad almeno 1,2 metri. Tale dimensione minima consente infatti lo
stazionamento e la manovra agevole di persone a ridotta mobilità [rif. art. 8, punto
8.0.2 (Spazi di manovra con sedia a ruote), lettera H del DM 236/89] e l’allestimento
di tavolino da esterno corredato di seduta [rif. Neufert – Enciclopedia pratica per
progettare e costruire, ottava edizione].
Secondo quanto stabilito i balconi, terrazzi, logge e verande devono avere una
superficie minima di 2 metri quadrati e una profondità minima di 1,2 metri; il lastrico
solare posto al servizio di una proprietà esclusiva deve considerarsi pertinenza di
quest’ultima ed è di dimensioni abitabili se ha una superficie minima di 2 metri
quadrati e una profondità minima di 1,2 metri. Poiché è difficile individuare
univocamente un limite dimensionale tra giardini e tenute o parchi, di natura privata,
nel caso di questi ultimi sono considerati “pertinenza”, ai sensi del presente