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i valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture
degli edifici [art. 14, comma 8, lettera d)];
i fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per
tener conto della variabilità temporale dell’emissione degli impianti nell’arco
delle 24 ore [art. 14, comma 8, lettera d)] , nel seguito indicati come
24h
.
Tali Linee Guida potranno essere soggette ad aggiornamento con periodicità
semestrale su indicazione del MATTM, che provvederà alla relativa approvazione.
Attraverso l’emanazione del DM 2 dicembre 2014 sono state definite le modalità con
cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti
e i fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener
conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore.
Pertanto attualmente non sono stati trattati tutti i punti previsti dalle Linee Guida e le
questioni più “delicate” (“attenuazione degli edifici” e “pertinenze esterne”) vengono
implicitamente rimandate ad un successivo decreto.
In merito alle modalità di fornitura dei dati di potenza degli impianti all’ISPRA e alle
ARPA/APPA viene stabilito che gli operatori forniscono i dati di potenza degli impianti
attraverso la realizzazione di un database consultabile on line contenente:
valore della potenza massima Pmax erogabile ai morsetti di antenna (come
definita dalla norma CEI 211-10, per quanto applicabile anche agli impianti
radio/TV);
valore medio Pi, su un intervallo di 60 minuti (calcolato su un numero di
campioni statisticamente significativo), della potenza dell’impianto ai
morsetti d’antenna (come definita dalla norma CEI 211-10, per quanto
applicabile anche agli impianti radio/TV), che sarà prodotto per tutti gli
impianti con cadenza non superiore a un mese.
I valori di potenza devono riferirsi alle reali condizioni di funzionamento degli impianti e
devono essere forniti in modo univoco e inequivocabile:
per impianto;
per servizio;
per settore;
specificando la banda di frequenza (per le Stazioni Radio Base) o la
frequenza (per gli impianti radio/TV).
In assenza di indicazioni specifiche da parte dell’operatore per il singolo impianto, il
singolo servizio, il singolo settore e la particolare banda di frequenza (per le Stazioni
Radio Base) o frequenza (per gli impianti radio/TV), si assume che l’emissione sia
costante nell’arco delle 24 ore e che la potenza emessa sia pari al valore P
max
della
potenza dichiarato dall’operatore stesso nel momento in cui ha presentato all’autorità
competente l’istanza relativa a quell’impianto.
La banca dati dovrà:
avere un accesso riservato: l’operatore fornirà almeno un accesso con
username e password all’ISPRA e ad ogni ARPA/APPA;