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i valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture

degli edifici [art. 14, comma 8, lettera d)];

i fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per

tener conto della variabilità temporale dell’emissione degli impianti nell’arco

delle 24 ore [art. 14, comma 8, lettera d)] , nel seguito indicati come

24h

.

Tali Linee Guida potranno essere soggette ad aggiornamento con periodicità

semestrale su indicazione del MATTM, che provvederà alla relativa approvazione.

Attraverso l’emanazione del DM 2 dicembre 2014 sono state definite le modalità con

cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti

e i fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener

conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore.

Pertanto attualmente non sono stati trattati tutti i punti previsti dalle Linee Guida e le

questioni più “delicate” (“attenuazione degli edifici” e “pertinenze esterne”) vengono

implicitamente rimandate ad un successivo decreto.

In merito alle modalità di fornitura dei dati di potenza degli impianti all’ISPRA e alle

ARPA/APPA viene stabilito che gli operatori forniscono i dati di potenza degli impianti

attraverso la realizzazione di un database consultabile on line contenente:

valore della potenza massima Pmax erogabile ai morsetti di antenna (come

definita dalla norma CEI 211-10, per quanto applicabile anche agli impianti

radio/TV);

valore medio Pi, su un intervallo di 60 minuti (calcolato su un numero di

campioni statisticamente significativo), della potenza dell’impianto ai

morsetti d’antenna (come definita dalla norma CEI 211-10, per quanto

applicabile anche agli impianti radio/TV), che sarà prodotto per tutti gli

impianti con cadenza non superiore a un mese.

I valori di potenza devono riferirsi alle reali condizioni di funzionamento degli impianti e

devono essere forniti in modo univoco e inequivocabile:

per impianto;

per servizio;

per settore;

specificando la banda di frequenza (per le Stazioni Radio Base) o la

frequenza (per gli impianti radio/TV).

In assenza di indicazioni specifiche da parte dell’operatore per il singolo impianto, il

singolo servizio, il singolo settore e la particolare banda di frequenza (per le Stazioni

Radio Base) o frequenza (per gli impianti radio/TV), si assume che l’emissione sia

costante nell’arco delle 24 ore e che la potenza emessa sia pari al valore P

max

della

potenza dichiarato dall’operatore stesso nel momento in cui ha presentato all’autorità

competente l’istanza relativa a quell’impianto.

La banca dati dovrà:

avere un accesso riservato: l’operatore fornirà almeno un accesso con

username e password all’ISPRA e ad ogni ARPA/APPA;