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2003 saranno basate su valori mediati nell’arco delle 24 ore, valutati in base

alla riduzione della potenza massima al connettore d’antenna con appositi fattori

che tengano conto della variabilità temporale dell’emissione degli impianti

nell’arco delle 24 ore. Questi fattori di riduzione della potenza saranno individuati

in apposite Linee Guida predisposte dall’ISPRA e dalle ARPA/APPA secondo le

modalità di seguito indicate. Laddove siano assenti pertinenze esterne degli

edifici di cui alla lettera a), i calcoli previsionali dovranno tenere in conto dei

valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli

edifici così come definiti nelle suddette Linee Guida. Gli operatori forniscono

all’ISPRA e alle ARPA/ APPA i dati di potenza degli impianti secondo le modalità

contenute nelle medesime Linee Guida. Tali dati dovranno rappresentare le reali

condizioni di funzionamento degli impianti. Eventuali condizioni di funzionamento

anomalo degli impianti dovranno essere tempestivamente segnalate agli organi

di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale di cui all’articolo 14 della Legge

quadro n.36/2001.

Con l’emanazione del DM 2 dicembre 2014 “Linee guida, relative alla definizione delle

modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza

degli impianti e alla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle

stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli

impianti nell'arco delle 24 ore” vengono raggiunti solo in parte gli obiettivi delle Linee

Guida succitate. Le questioni più “delicate” (“attenuazione degli edifici” e “pertinenze

esterne”) vengono implicitamente rimandate ad un successivo decreto.

Intanto l’art. 6 comma 5 della Legge n.164/2014 dispone che all’articolo 14, comma

8, lettera a), numero 2), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: “degli edifici come

ambienti abitativi” sono soppresse e dopo le parole: “pertinenze esterne” sono

inserite le seguenti: “con dimensioni abitabili”.

Nel paragrafo seguente vengono evidenziate le cause che hanno portato e mettere in

discussione il DPCM 8/07/2003 (100 kHz-300 Ghz) e le valutazioni effettuate in

ambito tecnico sulle proposte di modifica della normativa vigente appena descritte al

fine di fornire elementi utili di supporto al legislatore per la tematica in questione.

2.2.1

ANALISI DELLE CAUSE E VALUTAZIONE TECNICHE RELATIVE ALLE

PROPOSTE DI MODIFICA DEL DPCM 8/07/2003 (100 KHZ-300 GHZ)

Prima dell’entrata in vigore della Legge n.221/2012 i gestori di telefonia mobile

interessati al nuovo sistema “4G-LTE” espressero le difficoltà di sviluppo della nuova

tecnologia a causa delle criticità di installazione dovute alle attuali procedure dettate

dalle norme nazionali e dai relativi recepimenti regionali e presentarono al MiSE

alcune proposte di revisione della normativa sui campi elettromagnetici tese alla

modifica dei criteri di determinazione dei campi elettromagnetici generati da sistemi

radioelettrici e dei luoghi ove effettuare le rilevazioni stesse.