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2003 saranno basate su valori mediati nell’arco delle 24 ore, valutati in base
alla riduzione della potenza massima al connettore d’antenna con appositi fattori
che tengano conto della variabilità temporale dell’emissione degli impianti
nell’arco delle 24 ore. Questi fattori di riduzione della potenza saranno individuati
in apposite Linee Guida predisposte dall’ISPRA e dalle ARPA/APPA secondo le
modalità di seguito indicate. Laddove siano assenti pertinenze esterne degli
edifici di cui alla lettera a), i calcoli previsionali dovranno tenere in conto dei
valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli
edifici così come definiti nelle suddette Linee Guida. Gli operatori forniscono
all’ISPRA e alle ARPA/ APPA i dati di potenza degli impianti secondo le modalità
contenute nelle medesime Linee Guida. Tali dati dovranno rappresentare le reali
condizioni di funzionamento degli impianti. Eventuali condizioni di funzionamento
anomalo degli impianti dovranno essere tempestivamente segnalate agli organi
di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale di cui all’articolo 14 della Legge
quadro n.36/2001.
Con l’emanazione del DM 2 dicembre 2014 “Linee guida, relative alla definizione delle
modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza
degli impianti e alla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle
stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli
impianti nell'arco delle 24 ore” vengono raggiunti solo in parte gli obiettivi delle Linee
Guida succitate. Le questioni più “delicate” (“attenuazione degli edifici” e “pertinenze
esterne”) vengono implicitamente rimandate ad un successivo decreto.
Intanto l’art. 6 comma 5 della Legge n.164/2014 dispone che all’articolo 14, comma
8, lettera a), numero 2), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: “degli edifici come
ambienti abitativi” sono soppresse e dopo le parole: “pertinenze esterne” sono
inserite le seguenti: “con dimensioni abitabili”.
Nel paragrafo seguente vengono evidenziate le cause che hanno portato e mettere in
discussione il DPCM 8/07/2003 (100 kHz-300 Ghz) e le valutazioni effettuate in
ambito tecnico sulle proposte di modifica della normativa vigente appena descritte al
fine di fornire elementi utili di supporto al legislatore per la tematica in questione.
2.2.1
ANALISI DELLE CAUSE E VALUTAZIONE TECNICHE RELATIVE ALLE
PROPOSTE DI MODIFICA DEL DPCM 8/07/2003 (100 KHZ-300 GHZ)
Prima dell’entrata in vigore della Legge n.221/2012 i gestori di telefonia mobile
interessati al nuovo sistema “4G-LTE” espressero le difficoltà di sviluppo della nuova
tecnologia a causa delle criticità di installazione dovute alle attuali procedure dettate
dalle norme nazionali e dai relativi recepimenti regionali e presentarono al MiSE
alcune proposte di revisione della normativa sui campi elettromagnetici tese alla
modifica dei criteri di determinazione dei campi elettromagnetici generati da sistemi
radioelettrici e dei luoghi ove effettuare le rilevazioni stesse.