

54
2.2MODIFICHE APPLICATE AL DPCM 8/07/2003 (100 KHZ – 300 GHZ)
L’articolo 14 comma 8 della Legge n.221/2012 ferme restando, per quanto non
espressamente disciplinato dal presente articolo, le vigenti disposizioni contenute nel
DPCM 8/07/2003 (100 kHz e 300 GHz), prevede che:
a) i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all’allegato B del citato DPCM
8/07/2003 si assumono a titolo di misura di cautela per la protezione da
possibili effetti anche a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni
ai campi generati alle suddette frequenze nei seguenti casi:
1) all’interno di edifici utilizzati come ambienti abitativi con permanenze
continuative non inferiori a quattro ore giornaliere;
2) solo nel caso di utilizzazione degli edifici come ambienti abitativi per
permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere, nelle
pertinenze esterne, come definite nelle Linee Guida di cui alla successiva
lettera d) , quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i tetti anche in presenza di
lucernai ed i lastrici solari con funzione prevalente di copertura,
indipendentemente dalla presenza o meno di balaustre o protezioni anti-
caduta e di pavimentazione rifinita, di proprietà comune dei condomini);
b) nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono
essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell’allegato B del
citato DPCM 8/07/2003, intesi come valori efficaci. Tali valori devono essere
rilevati ad un’altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio e mediati su qualsiasi
intervallo di sei minuti. I valori di cui al comma 8, lettera a) del presente
articolo, invece, devono essere rilevati ad un’altezza di m. 1,50 sul piano di
calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell’arco delle 24 ore;
c) ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi
elettromagnetici, i valori di immissione dei campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz,
calcolati o misurati all’aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono
superare i valori indicati nella tabella 3 dell’allegato B del citato DPCM
8/07/2003, detti valori devono essere determinati ad un’altezza di m 1,50 sul
piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell’arco delle 24
ore.
d) Le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione da adottare
sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 o specifiche norme emanate
successivamente dal CEI. Ai fini della verifica mediante determinazione del
mancato superamento del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualità si potrà
anche fare riferimento, per l’identificazione dei valori mediati nell’arco delle 24
ore, a metodologie di estrapolazione basate sui dati tecnici e storici
dell’impianto. Le tecniche di calcolo previsionale da adottare sono quelle indicate
nella norma CEI 211-10 o specifiche norme emanate successivamente dal CEI.
Ai fini della verifica attraverso stima previsionale del valore di attenzione e
dell’obiettivo di qualità, le istanze previste dal decreto legislativo n. 259 del