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2.2MODIFICHE APPLICATE AL DPCM 8/07/2003 (100 KHZ – 300 GHZ)

L’articolo 14 comma 8 della Legge n.221/2012 ferme restando, per quanto non

espressamente disciplinato dal presente articolo, le vigenti disposizioni contenute nel

DPCM 8/07/2003 (100 kHz e 300 GHz), prevede che:

a) i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all’allegato B del citato DPCM

8/07/2003 si assumono a titolo di misura di cautela per la protezione da

possibili effetti anche a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni

ai campi generati alle suddette frequenze nei seguenti casi:

1) all’interno di edifici utilizzati come ambienti abitativi con permanenze

continuative non inferiori a quattro ore giornaliere;

2) solo nel caso di utilizzazione degli edifici come ambienti abitativi per

permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere, nelle

pertinenze esterne, come definite nelle Linee Guida di cui alla successiva

lettera d) , quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i tetti anche in presenza di

lucernai ed i lastrici solari con funzione prevalente di copertura,

indipendentemente dalla presenza o meno di balaustre o protezioni anti-

caduta e di pavimentazione rifinita, di proprietà comune dei condomini);

b) nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed

elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono

essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell’allegato B del

citato DPCM 8/07/2003, intesi come valori efficaci. Tali valori devono essere

rilevati ad un’altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio e mediati su qualsiasi

intervallo di sei minuti. I valori di cui al comma 8, lettera a) del presente

articolo, invece, devono essere rilevati ad un’altezza di m. 1,50 sul piano di

calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell’arco delle 24 ore;

c) ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi

elettromagnetici, i valori di immissione dei campi elettrici, magnetici ed

elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz,

calcolati o misurati all’aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono

superare i valori indicati nella tabella 3 dell’allegato B del citato DPCM

8/07/2003, detti valori devono essere determinati ad un’altezza di m 1,50 sul

piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell’arco delle 24

ore.

d) Le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione da adottare

sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 o specifiche norme emanate

successivamente dal CEI. Ai fini della verifica mediante determinazione del

mancato superamento del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualità si potrà

anche fare riferimento, per l’identificazione dei valori mediati nell’arco delle 24

ore, a metodologie di estrapolazione basate sui dati tecnici e storici

dell’impianto. Le tecniche di calcolo previsionale da adottare sono quelle indicate

nella norma CEI 211-10 o specifiche norme emanate successivamente dal CEI.

Ai fini della verifica attraverso stima previsionale del valore di attenzione e

dell’obiettivo di qualità, le istanze previste dal decreto legislativo n. 259 del