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Tenendo conto di tutto quanto sopra detto, e della positiva esperienza maturata

proprio con la firma e l’attuazione dei protocolli d’intesa sopra citati, si ritenne utile

sottolineare l’importanza di intraprendere azioni, anche per gli apparati ricadenti nel

comma 4-bis dell'art.35 della Legge n.111/2011, finalizzate a procedere in modo

analogo a quanto fatto per gli apparati di cui al comma 4 dell'art. 35 della stessa

legge, utilizzando quindi il protocollo di intesa sottoscritto da ISPRA e dagli operatori

della telefonia mobile e Wi-MAX per quanto riguarda le installazioni singole, oppure

definendo protocolli di intesa ad hoc sulla falsariga di quello sottoscritto con Telecom

Italia (mini-ripetitori) per le installazioni multiple a carattere nazionale.

Quanto detto, oltre a raggiungere obiettivi di semplificazione di interesse di tutte le

parti, consente di mantenere la tracciabilità degli apparati e di permettere

contestualmente agli organismi di controllo di svolgere al meglio il proprio compito,

nell'ottica della massima trasparenza e della tutela della salute dei cittadini.

Per quanto riguarda invece l’art.6 comma 3 della Legge n.164/2014 vi sono stati

recenti incontri tra ISPRA, gestori e ARPA/APPA che hanno evidenziato delle

importanti criticità legate all’interpretazione del concetto di “variazione non

sostanziale dell’impianto” introdotta dallo stesso articolo.

L’art.87 ter introdotto dalla Legge n.164/2014 è stato unanimamente interpretato

dalle ARPA/APPA come applicabile alle sole modifiche geometriche dell’impianto;

invece, i gestori hanno tentato di utilizzarlo anche per modifiche radioelettriche e

anche per nuove installazioni. Allo stato attuale non vi è comunque nessun atto

ufficiale che fornisca chiarimenti su quanto sopra menzionato.

2.1.2

PROTOCOLLI DI INTESA CON GESTORI DI TELEFONIA MOBILE

Si riportano di seguito alcun dettagli dei protocolli d’intesa siglati tra ISPRA e alcuni

operatori

di

telefonia

mobile

e

consultabili

al

seguente

link

http://www.agentifisici.isprambiente.it/?Itemid=116

Protocollo di intesa per l’attivazione di impianti di debole potenza e ridotte dimensioni

ai sensi dell'art. 35 comma 4 della Legge 15 luglio 2011 n. 111, e per il

tracciamento delle modifiche degli impianti senza alcuna variazione dell’impatto

elettromagnetico ai sensi della Legge 36/2001

Il protocollo in questione, frutto della fattiva collaborazione tra il Sistema Agenziale e

gli operatori, ha definito, in sostanza, i contenuti dell'autocertificazione di attivazione

che gli operatori sono tenuti ad inviare all'ente locale e agli organismi competenti ad

effettuare i controlli, contestualmente all'installazione di impianti di debole potenza e

ridotte dimensioni, sia in ambiente indoor che outdoor. Tale comunicazione, oltre

all'indicazione precisa del punto di installazione, contiene la scheda radioelettrica

dell'apparato e tutte le informazioni necessarie ad una corretta valutazione del

relativo impatto elettromagnetico.

Il documento definisce l’iter autorizzatorio per due differenti procedure: