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Tenendo conto di tutto quanto sopra detto, e della positiva esperienza maturata
proprio con la firma e l’attuazione dei protocolli d’intesa sopra citati, si ritenne utile
sottolineare l’importanza di intraprendere azioni, anche per gli apparati ricadenti nel
comma 4-bis dell'art.35 della Legge n.111/2011, finalizzate a procedere in modo
analogo a quanto fatto per gli apparati di cui al comma 4 dell'art. 35 della stessa
legge, utilizzando quindi il protocollo di intesa sottoscritto da ISPRA e dagli operatori
della telefonia mobile e Wi-MAX per quanto riguarda le installazioni singole, oppure
definendo protocolli di intesa ad hoc sulla falsariga di quello sottoscritto con Telecom
Italia (mini-ripetitori) per le installazioni multiple a carattere nazionale.
Quanto detto, oltre a raggiungere obiettivi di semplificazione di interesse di tutte le
parti, consente di mantenere la tracciabilità degli apparati e di permettere
contestualmente agli organismi di controllo di svolgere al meglio il proprio compito,
nell'ottica della massima trasparenza e della tutela della salute dei cittadini.
Per quanto riguarda invece l’art.6 comma 3 della Legge n.164/2014 vi sono stati
recenti incontri tra ISPRA, gestori e ARPA/APPA che hanno evidenziato delle
importanti criticità legate all’interpretazione del concetto di “variazione non
sostanziale dell’impianto” introdotta dallo stesso articolo.
L’art.87 ter introdotto dalla Legge n.164/2014 è stato unanimamente interpretato
dalle ARPA/APPA come applicabile alle sole modifiche geometriche dell’impianto;
invece, i gestori hanno tentato di utilizzarlo anche per modifiche radioelettriche e
anche per nuove installazioni. Allo stato attuale non vi è comunque nessun atto
ufficiale che fornisca chiarimenti su quanto sopra menzionato.
2.1.2
PROTOCOLLI DI INTESA CON GESTORI DI TELEFONIA MOBILE
Si riportano di seguito alcun dettagli dei protocolli d’intesa siglati tra ISPRA e alcuni
operatori
di
telefonia
mobile
e
consultabili
al
seguente
link
http://www.agentifisici.isprambiente.it/?Itemid=116Protocollo di intesa per l’attivazione di impianti di debole potenza e ridotte dimensioni
ai sensi dell'art. 35 comma 4 della Legge 15 luglio 2011 n. 111, e per il
tracciamento delle modifiche degli impianti senza alcuna variazione dell’impatto
elettromagnetico ai sensi della Legge 36/2001
Il protocollo in questione, frutto della fattiva collaborazione tra il Sistema Agenziale e
gli operatori, ha definito, in sostanza, i contenuti dell'autocertificazione di attivazione
che gli operatori sono tenuti ad inviare all'ente locale e agli organismi competenti ad
effettuare i controlli, contestualmente all'installazione di impianti di debole potenza e
ridotte dimensioni, sia in ambiente indoor che outdoor. Tale comunicazione, oltre
all'indicazione precisa del punto di installazione, contiene la scheda radioelettrica
dell'apparato e tutte le informazioni necessarie ad una corretta valutazione del
relativo impatto elettromagnetico.
Il documento definisce l’iter autorizzatorio per due differenti procedure: