Background Image
Previous Page  61 / 203 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 61 / 203 Next Page
Page Background

48

2.1.1 ANALISI DELLE RIPERCUSSIONI E DELLE CRITICITÀ RILEVATE DAI NUOVI

DETTATI NORMATIVI IN CAMPO AUTORIZZATORIO

Gli sviluppi normativi post CCE al fine di semplificare le procedure autorizzatorie di

particolari tecnologie emergenti di telecomunicazione hanno avuto ripercussioni di una

certa entità in particolare sul ruolo e l’attività svolta dall’organismo competente ad

effettuare i controlli di cui all’articolo 14 della Legge quadro n.36/2001.

Secondo quanto disposto da quest’ultimo infatti le amministrazioni provinciali e

comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e

ambientale per l'attuazione della presente legge, utilizzano le strutture delle Agenzie

regionali per la protezione dell'ambiente. Ciò conferisce al sistema agenziale un ruolo

centrale e strategico in grado di fornire elementi utili e indispensabili per mettere in

luce e analizzare le criticità e le ripercussioni che tali modifiche normative hanno

comportato sul territorio.

Il ruolo delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (nel seguito

ARPA/APPA) nel processo di autorizzazione di nuovi impianti di cui all’art.87 del CCE,

nonché di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti,

diventa più centrale considerato il diverso “peso” assegnato al parere tecnico

espresso in sostanza dall’ARPA/APPA competente nel processo di autorizzazione

dell’impianto.

Alcune perplessità sono state sollevate dal Sistema agenziale riguardo i tempi entro

cui sono accolte le istanze di autorizzazione e le denunce di inizio attività di cui

all’art.87 del CCE; il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta,

entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e

l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 9 dell’articolo

87 così come modificato dall’articolo 14 comma 2 della Legge 221/2012 riprende e

non inizia più nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione

documentale. Quindi si potrebbe verificare il caso che non vi sia il tempo necessario e

sufficiente per analizzare i documenti tecnici aggiuntivi richiesti dalle ARPA/APPA.

I due scogli maggiori nell’ambito delle criticità normative in campo autorizzatorio sono

rappresentati dall’articolo 1 comma 86 della Legge n.147/2013 e dall’art.6 comma 3

della Legge n.164/2014 descritti nel precedente paragrafo.

Le problematiche susseguite all’applicazione del comma 4-bis introdotto dall’articolo 1

comma 86 ha spinto l’ISPRA e il Sistema agenziale ARPA/APPA a formulare una nota

tecnica inviata al MATTM nel dicembre del 2014 e di cui si riportano di seguito

alcune informazioni (tale nota tecnica è consultabile al seguente link

http://www.agentifisici.isprambiente.it/d ocumenti-cem/ n ote-

tecniche.ht

ml?download=830:pra-su-art-86-della-legge-27-dicembre-2013-n-147- legge-di-stabilita-2014 )

.

In sostanza, il comma 4 bis azzera gli oneri amministrativi a carico degli operatori nel

caso di installazione di una particolare tipologia di apparati, che d'ora in poi

sfuggiranno al controllo degli organismi competenti di cui all'articolo 14 della Legge

quadro n. 36/2001. Tra le caratteristiche dei dispositivi che potranno essere