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Il comma 4 dell’articolo 35 della Legge n.111/2011 è stato poi modificato

dall’articolo 14 comma 10-ter della Legge n.221/2012 nel seguente modo :”Al fine di

agevolare la diffusione della banda ultralarga in qualsiasi tecnologia e di ridurre i

relativi adempimenti amministrativi, sono soggette ad autocertificazione di

attivazione, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento all'ente locale e

agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della Legge

quadro n.36/2001, le installazioni e le modifiche, ivi comprese le modifiche delle

caratteristiche trasmissive degli impianti di cui all'articolo 87-bis del CCE, degli

impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e degli

impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con

potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione

della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati”. Viene quindi modificato

il valore di potenza massima in singola antenna da 7 Watt (articolo 35 comma 4) a

10 watt (articolo 14 comma 10 ter).

Il comma 2 dell’articolo 14 della Legge n.221/2012 dispone invece che “il

responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni

dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della

documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 9 riprende (prima era “inizia

nuovamente”) a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

L’articolo 1 comma 86 della Legge n.147/2013 dispone che dopo il comma 4

dell’articolo 35 Legge n.111/2011, venga inserito il comma 4 bis che dispone che “ai

medesimi fini indicati al comma 4, l'installazione e l'attivazione di apparati di rete

caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100

mW, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o

uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, possono essere

effettuate senza alcuna comunicazione all'ente locale e agli organismi competenti ad

effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della Legge quadro n.36/2001”.

Questa ulteriore modifica normativa ha sollevato numerose perplessità che hanno

spinto ad aprile 2014 l’ISPRA e il sistema agenziale ARPA/APPA a presentare al

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (in seguito MATTM)

una nota tecnica contenente alcune criticità legate all’applicazione del comma 4 bis in

questione (vedi paragrafo 1.1).

L’ultimo aggiornamento in campo normativo è rappresentato dall’articolo 6 comma 3

della Legge n.164/2014 che dispone che dopo l’articolo 87 bis del CCE, venga

inserito il seguente: “Art. 87 ter (Variazioni non sostanziali degli impianti). — 1. Al

fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di

comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti

già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a

1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, è

sufficiente un’autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto

dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’articolo 87, da inviare contestualmente

all’attuazione dell’intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli”.

Nel paragrafo seguente vengono evidenziate le ripercussioni e le criticità scaturite

dalle modifiche normative appena descritte.