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Il comma 4 dell’articolo 35 della Legge n.111/2011 è stato poi modificato
dall’articolo 14 comma 10-ter della Legge n.221/2012 nel seguente modo :”Al fine di
agevolare la diffusione della banda ultralarga in qualsiasi tecnologia e di ridurre i
relativi adempimenti amministrativi, sono soggette ad autocertificazione di
attivazione, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento all'ente locale e
agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della Legge
quadro n.36/2001, le installazioni e le modifiche, ivi comprese le modifiche delle
caratteristiche trasmissive degli impianti di cui all'articolo 87-bis del CCE, degli
impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e degli
impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con
potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione
della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati”. Viene quindi modificato
il valore di potenza massima in singola antenna da 7 Watt (articolo 35 comma 4) a
10 watt (articolo 14 comma 10 ter).
Il comma 2 dell’articolo 14 della Legge n.221/2012 dispone invece che “il
responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni
dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della
documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 9 riprende (prima era “inizia
nuovamente”) a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
L’articolo 1 comma 86 della Legge n.147/2013 dispone che dopo il comma 4
dell’articolo 35 Legge n.111/2011, venga inserito il comma 4 bis che dispone che “ai
medesimi fini indicati al comma 4, l'installazione e l'attivazione di apparati di rete
caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100
mW, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o
uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, possono essere
effettuate senza alcuna comunicazione all'ente locale e agli organismi competenti ad
effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della Legge quadro n.36/2001”.
Questa ulteriore modifica normativa ha sollevato numerose perplessità che hanno
spinto ad aprile 2014 l’ISPRA e il sistema agenziale ARPA/APPA a presentare al
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (in seguito MATTM)
una nota tecnica contenente alcune criticità legate all’applicazione del comma 4 bis in
questione (vedi paragrafo 1.1).
L’ultimo aggiornamento in campo normativo è rappresentato dall’articolo 6 comma 3
della Legge n.164/2014 che dispone che dopo l’articolo 87 bis del CCE, venga
inserito il seguente: “Art. 87 ter (Variazioni non sostanziali degli impianti). — 1. Al
fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di
comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti
già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a
1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, è
sufficiente un’autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto
dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’articolo 87, da inviare contestualmente
all’attuazione dell’intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli”.
Nel paragrafo seguente vengono evidenziate le ripercussioni e le criticità scaturite
dalle modifiche normative appena descritte.