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il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di

cui al comma 9 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione

documentale.

Il comma 9 dell’articolo 87 dispone, infine, che le istanze di autorizzazione e le

denunce di attività di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle

caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora,

entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta

eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un

provvedimento di diniego. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la

conclusione dei relativi procedimenti, ovvero ulteriori forme di semplificazione

amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma.

Proprio in riferimento a queste ultime disposizioni del comma 9, alcune Regioni in

passato hanno ritenuto opportuno adottare delle ulteriori semplificazioni degli iter

autorizzatori relative a particolari tipologie di impianti e/o a specifiche soglie di

potenza. Secondo quanto riportato nel “Rapporto sulle criticità ambientali legate ai

campi elettromagnetici” di ISPRA […] nel 2008 infatti erano già tredici le

Regioni/Province autonome che avevano sviluppato degli strumenti normativi per

esplicitare il concetto di semplificazione amministrativa prevista dal CCE in ordine alle

richieste di autorizzazione/denunce di inizio attività per le nuove installazioni e per le

modifiche degli impianti esistenti. Negli anni a seguire quindi sulla scia di quanto

disposto dall’articolo 87 relativamente agli impianti con tecnologia UMTS o altre, con

potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 W, emerse l’esigenza, in alcune

realtà locali, di ricalibrare il proprio quadro normativo relativo agli iter autorizzatori in

funzione del nuovo scenario tecnologico che cominciava a prendere piede sul territorio

nazionale.

Successivamente, con l’emanazione della Legge n.73/2010, viene introdotto l´articolo

87-bis che va ad integrare quanto disposto dall’articolo 87 del CCE, introducendo a

livello nazionale una semplificazione delle procedure autorizzative per determinate

tipologie di impianti.

Tale articolo dispone infatti che, al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti

per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di

apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per

impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive di

impianti radioelettrici già installati, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione,

dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui all’articolo 87 nonché di quanto

disposto al comma 3 bis del medesimo articolo, è sufficiente la denuncia di inizio

attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al

modello B di cui all'allegato n. 13 del CCE. Qualora entro trenta giorni dalla

presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un

provvedimento di diniego da parte dell’Ente locale o un parere negativo da parte

dell’Organismo competente di cui all’articolo 14 della Legge quadro n.36/2001, la

denuncia è priva di effetti.

È importante sottolineare come le procedure semplificate introdotte con l’art. 87-bis

non siano vincolate ad uno specifico valore di potenza al connettore d’antenna