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il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di
cui al comma 9 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione
documentale.
Il comma 9 dell’articolo 87 dispone, infine, che le istanze di autorizzazione e le
denunce di attività di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle
caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora,
entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta
eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un
provvedimento di diniego. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la
conclusione dei relativi procedimenti, ovvero ulteriori forme di semplificazione
amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma.
Proprio in riferimento a queste ultime disposizioni del comma 9, alcune Regioni in
passato hanno ritenuto opportuno adottare delle ulteriori semplificazioni degli iter
autorizzatori relative a particolari tipologie di impianti e/o a specifiche soglie di
potenza. Secondo quanto riportato nel “Rapporto sulle criticità ambientali legate ai
campi elettromagnetici” di ISPRA […] nel 2008 infatti erano già tredici le
Regioni/Province autonome che avevano sviluppato degli strumenti normativi per
esplicitare il concetto di semplificazione amministrativa prevista dal CCE in ordine alle
richieste di autorizzazione/denunce di inizio attività per le nuove installazioni e per le
modifiche degli impianti esistenti. Negli anni a seguire quindi sulla scia di quanto
disposto dall’articolo 87 relativamente agli impianti con tecnologia UMTS o altre, con
potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 W, emerse l’esigenza, in alcune
realtà locali, di ricalibrare il proprio quadro normativo relativo agli iter autorizzatori in
funzione del nuovo scenario tecnologico che cominciava a prendere piede sul territorio
nazionale.
Successivamente, con l’emanazione della Legge n.73/2010, viene introdotto l´articolo
87-bis che va ad integrare quanto disposto dall’articolo 87 del CCE, introducendo a
livello nazionale una semplificazione delle procedure autorizzative per determinate
tipologie di impianti.
Tale articolo dispone infatti che, al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti
per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di
apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per
impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive di
impianti radioelettrici già installati, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione,
dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui all’articolo 87 nonché di quanto
disposto al comma 3 bis del medesimo articolo, è sufficiente la denuncia di inizio
attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al
modello B di cui all'allegato n. 13 del CCE. Qualora entro trenta giorni dalla
presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un
provvedimento di diniego da parte dell’Ente locale o un parere negativo da parte
dell’Organismo competente di cui all’articolo 14 della Legge quadro n.36/2001, la
denuncia è priva di effetti.
È importante sottolineare come le procedure semplificate introdotte con l’art. 87-bis
non siano vincolate ad uno specifico valore di potenza al connettore d’antenna