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dell’impianto in fase di autorizzazione. Inoltre nell’ambito dello stesso articolo

l’Organismo competente di cui all’articolo 14 della Legge quadro n.36/2001 comincia

ad assumere un ruolo determinate visto che il parere tecnico negativo emesso da

quest’ultimo ha il potere di annullare la stessa denuncia di inizio attività entro il limite

temporale stabilito.

Nel novembre del 2011, a valle di un quesito posto dalla Regione Piemonte al

Ministero dello Sviluppo Economico (nel seguito MiSE) riguardante la corretta

interpretazione dell’articolo 87-bis introdotto dalla Legge n.73/2010, tale Ministero

dichiarò che, “ferma restando la competenza di ciascun Ente locale di regolamentare i

provvedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni per l’installazione degli impianti

necessari alla rete a banda larga mobile, si ritiene che, nell’ambito operativo

dell’articolo 87-bis (in realtà nel testo originale è presente un refuso e si fa

riferimento all’articolo 87), possano rientrare non solo le tecnologie c.d. a banda

larga mobile ma anche quelle diverse e antecedenti, se utilizzate per implementare la

rete di banda larga mobile”.

Altro aggiornamento normativo in tale ambito risulta essere l’articolo 35 della Legge

n.111/2011 relativo, tra le altre cose, alle semplificazioni in materia di impianti di

telecomunicazioni (commi 4 e 5). Il comma 4 dispone che, al fine di ridurre gli

adempimenti amministrativi e semplificare la realizzazione di impianti radioelettrici di

debole potenza e di ridotte dimensioni, le modifiche degli impianti di cui all'articolo 87

del CCE e le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti di cui

all'articolo 87-bis della Legge n.73/2010, nonché le procedure per le installazioni di

impianti radio per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e di impianti

radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza

massima in singola antenna inferiore o uguale a 7 W e con dimensione della

superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati, sono soggette a

comunicazione all'Ente locale e all'Organismo competente ad effettuare i controlli di

cui all'articolo 14 della Legge quadro n.36/2001, da effettuarsi contestualmente

all'attivazione dell'impianto. Il comma 5 invece stabilisce che all’articolo 87, comma 9

del CCE dopo le parole “un provvedimento di diniego” vengano inserite le seguenti:”o

un parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare controlli, di cui

all’articolo 14 della Legge quadro n.36/2001”.

Pertanto l’articolo 35 non fa altro che rafforzare il concetto di semplificazione

autorizzatoria per determinate tipologie di impianti disponendo che la comunicazione

all'Ente locale e all'Organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14

della LQ 36/2001 e l’attivazione dell’impianto possano avvenire contestualmente

(quindi non occorre più attendere i limiti temporali fissati dagli articoli 87 e 87 bis

dalla presentazione del progetto all’attivazione dell’impianto) ed estendendo il

rafforzamento del ruolo dell’organismo competente ad effettuare controlli, di cui

all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n.36 introdotto dall’articolo 87 bis

all’intero articolo 87. Pertanto il parere tecnico emesso dall’organo di controllo in

questione se negativo annulla le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui

al’articolo 87 del CCE, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di

emissione degli impianti già esistenti.