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dell’impianto in fase di autorizzazione. Inoltre nell’ambito dello stesso articolo
l’Organismo competente di cui all’articolo 14 della Legge quadro n.36/2001 comincia
ad assumere un ruolo determinate visto che il parere tecnico negativo emesso da
quest’ultimo ha il potere di annullare la stessa denuncia di inizio attività entro il limite
temporale stabilito.
Nel novembre del 2011, a valle di un quesito posto dalla Regione Piemonte al
Ministero dello Sviluppo Economico (nel seguito MiSE) riguardante la corretta
interpretazione dell’articolo 87-bis introdotto dalla Legge n.73/2010, tale Ministero
dichiarò che, “ferma restando la competenza di ciascun Ente locale di regolamentare i
provvedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni per l’installazione degli impianti
necessari alla rete a banda larga mobile, si ritiene che, nell’ambito operativo
dell’articolo 87-bis (in realtà nel testo originale è presente un refuso e si fa
riferimento all’articolo 87), possano rientrare non solo le tecnologie c.d. a banda
larga mobile ma anche quelle diverse e antecedenti, se utilizzate per implementare la
rete di banda larga mobile”.
Altro aggiornamento normativo in tale ambito risulta essere l’articolo 35 della Legge
n.111/2011 relativo, tra le altre cose, alle semplificazioni in materia di impianti di
telecomunicazioni (commi 4 e 5). Il comma 4 dispone che, al fine di ridurre gli
adempimenti amministrativi e semplificare la realizzazione di impianti radioelettrici di
debole potenza e di ridotte dimensioni, le modifiche degli impianti di cui all'articolo 87
del CCE e le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti di cui
all'articolo 87-bis della Legge n.73/2010, nonché le procedure per le installazioni di
impianti radio per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e di impianti
radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza
massima in singola antenna inferiore o uguale a 7 W e con dimensione della
superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati, sono soggette a
comunicazione all'Ente locale e all'Organismo competente ad effettuare i controlli di
cui all'articolo 14 della Legge quadro n.36/2001, da effettuarsi contestualmente
all'attivazione dell'impianto. Il comma 5 invece stabilisce che all’articolo 87, comma 9
del CCE dopo le parole “un provvedimento di diniego” vengano inserite le seguenti:”o
un parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare controlli, di cui
all’articolo 14 della Legge quadro n.36/2001”.
Pertanto l’articolo 35 non fa altro che rafforzare il concetto di semplificazione
autorizzatoria per determinate tipologie di impianti disponendo che la comunicazione
all'Ente locale e all'Organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14
della LQ 36/2001 e l’attivazione dell’impianto possano avvenire contestualmente
(quindi non occorre più attendere i limiti temporali fissati dagli articoli 87 e 87 bis
dalla presentazione del progetto all’attivazione dell’impianto) ed estendendo il
rafforzamento del ruolo dell’organismo competente ad effettuare controlli, di cui
all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n.36 introdotto dall’articolo 87 bis
all’intero articolo 87. Pertanto il parere tecnico emesso dall’organo di controllo in
questione se negativo annulla le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui
al’articolo 87 del CCE, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di
emissione degli impianti già esistenti.