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1.2

SVILUPPI NORMATIVI POST DECRETO LEGISLATIVO N. 259 DEL 1 AGOSTO

2003 “CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE” AL FINE DI SEMPLIFICARE

LE PROCEDURE AUTORIZZATORIE DI PARTICOLARI TECNOLOGIE EMERGENTI DI

TELECOMUNICAZIONE

L’articolo 87 del Decreto Legislativo n. 259 del 1 agosto 2003 “Codice delle

comunicazioni elettroniche” (nel seguito CCE) che disciplina i procedimenti

autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti

radioelettrici ha rappresentato per anni il principale riferimento normativo in campo

autorizzatorio.

Secondo il comma 1 di tale articolo, l'installazione di infrastrutture per impianti

radioelettrici (impianti radiotrasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione

elettronica, stazioni radio base per telefonia mobile con tecnologia GSM/UMTS,

impianti dedicati alla televisione digitale terrestre, reti a radiofrequenza dedicate alle

emergenze sanitarie ed alla protezione civile, reti radio a larga banda punto-

multipunto) e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi, viene

autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento da parte dell’Organismo competente

ad effettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della Legge quadro n.36/2001, della

compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi

di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale stabiliti uniformemente a livello

nazionale in relazione al disposto dalla citata Legge quadro 36/2001, e relativi

provvedimenti di attuazione.

Secondo il comma 3 dello stesso articolo, l’istanza di autorizzazione, relativa

all’installazione degli impianti di cui al comma 1, deve essere conforme ad un modello

specificato (modello A dell'allegato n. 13 del CCE) e deve essere corredata della

documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di

attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui

alla Legge quadro n.36/2001 e relativi provvedimenti di attuazione.

Viene inoltre specificato che nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS

o altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 W, fermo restando il

rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di

sopra indicati, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli

predisposti dagli Enti locali, e ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n.

13 del CCE.

Pertanto già nel CCE era stata introdotta una prima semplificazione dell’iter

autorizzatorio per alcuni tipi di tecnologie di telecomunicazione. Il modello B di cui

all’allegato n. 13 del CCE infatti richiede informazioni relative all’impianto in questione

e alle aree circostanti senza entrare nello specifico di descrizione del terreno

circostante l’impianto, di stima del campo generato e delle relative modalità di

simulazione numerica adottate. Viene quindi anticipato il concetto di procedura

autorizzatoria semplificata basata su una soglia di potenza che negli anni prenderà

sempre più piede prima a livello regionale e poi nazionale.

Il comma 5 dell’ articolo 87 dispone che il responsabile del procedimento può

richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza,