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1.2
SVILUPPI NORMATIVI POST DECRETO LEGISLATIVO N. 259 DEL 1 AGOSTO
2003 “CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE” AL FINE DI SEMPLIFICARE
LE PROCEDURE AUTORIZZATORIE DI PARTICOLARI TECNOLOGIE EMERGENTI DI
TELECOMUNICAZIONE
L’articolo 87 del Decreto Legislativo n. 259 del 1 agosto 2003 “Codice delle
comunicazioni elettroniche” (nel seguito CCE) che disciplina i procedimenti
autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti
radioelettrici ha rappresentato per anni il principale riferimento normativo in campo
autorizzatorio.
Secondo il comma 1 di tale articolo, l'installazione di infrastrutture per impianti
radioelettrici (impianti radiotrasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione
elettronica, stazioni radio base per telefonia mobile con tecnologia GSM/UMTS,
impianti dedicati alla televisione digitale terrestre, reti a radiofrequenza dedicate alle
emergenze sanitarie ed alla protezione civile, reti radio a larga banda punto-
multipunto) e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi, viene
autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento da parte dell’Organismo competente
ad effettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della Legge quadro n.36/2001, della
compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi
di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale stabiliti uniformemente a livello
nazionale in relazione al disposto dalla citata Legge quadro 36/2001, e relativi
provvedimenti di attuazione.
Secondo il comma 3 dello stesso articolo, l’istanza di autorizzazione, relativa
all’installazione degli impianti di cui al comma 1, deve essere conforme ad un modello
specificato (modello A dell'allegato n. 13 del CCE) e deve essere corredata della
documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui
alla Legge quadro n.36/2001 e relativi provvedimenti di attuazione.
Viene inoltre specificato che nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS
o altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 W, fermo restando il
rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di
sopra indicati, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli
predisposti dagli Enti locali, e ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n.
13 del CCE.
Pertanto già nel CCE era stata introdotta una prima semplificazione dell’iter
autorizzatorio per alcuni tipi di tecnologie di telecomunicazione. Il modello B di cui
all’allegato n. 13 del CCE infatti richiede informazioni relative all’impianto in questione
e alle aree circostanti senza entrare nello specifico di descrizione del terreno
circostante l’impianto, di stima del campo generato e delle relative modalità di
simulazione numerica adottate. Viene quindi anticipato il concetto di procedura
autorizzatoria semplificata basata su una soglia di potenza che negli anni prenderà
sempre più piede prima a livello regionale e poi nazionale.
Il comma 5 dell’ articolo 87 dispone che il responsabile del procedimento può
richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza,