63
documento, gli spazi destinati ordinariamente e durevolmente alla fruizione umana
contenuti in un’area contigua all’edificio principale costituita dal luogo dei punti aventi
una distanza minore o uguale a 50 metri dalle pareti perimetrali dello stesso edificio.
Tettoie e gazebi sono considerati pertinenze esterne di dimensioni abitabili solamente
nel caso in cui si trovino nell’area costituita dal luogo dei punti aventi una distanza
minore o uguale a 50 metri dalle pareti perimetrali dell’edifico cui sono annesse.
Sarà cura dell’operatore, o di un suo delegato, documentare e indicare nella
cartografia presentata (articolo 87 del CCE) ai fini del “previo accertamento […] della
compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi
di qualità [….]” i casi di:
edifici o porzioni di edifici non classificabili come “edifici utilizzati per
permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere” quali
magazzini, cantine, garage, sottotetti non abitabili, box auto, fienili, legnaie,
ecc.;
luoghi non classificabili come pertinenze esterne di dimensioni abitabili, ai
sensi di quanto stabilito nelle Linee Guida in oggetto.
Relativamente alla definizione dei i valori di assorbimento del campo elettromagnetico
da parte delle strutture degli edifici per tenere conto delle differenti proprietà
schermanti offerte dai materiali in funzione della frequenza, sulla base anche
della letteratura disponibile, si adottano i seguenti due diversi fattori di riduzione:
pareti e coperture senza finestre, o altre aperture di analoga natura, in
prossimità di impianti con frequenza di trasmissione superiore a 400 MHz:
6 dB;
pareti e coperture senza finestre, o altre aperture di analoga natura, in
presenza di segnali a frequenze inferiori a 400 MHz: 3 dB.
In considerazione della possibilità di esposizione nella condizione a “finestre
aperte”, indipendentemente dalla frequenza di funzionamento degli impianti, si adotta
il seguente fattore di attenuazione:
pareti e coperture con finestre o altre aperture di analoga natura: 0 dB.
I fattori di attenuazione saranno applicati sulla base delle indicazioni riportate sulla
documentazione e/o sulla cartografia fornite dall’operatore.
In assenza di tali indicazioni, gli edifici saranno sempre considerati come provvisti di
finestre (tale considerazione vale anche nel caso di pareti di copertura, in cui è
possibile la presenza di abbaini o lucernai).
Per quanto riguarda le pareti con finestre o altre aperture di analoga natura, i fattori
di attenuazione da applicare potranno essere aggiornati in funzione di ulteriori studi
pubblicati in letteratura. A tale proposito è stato sviluppato un documento da ISPRA e
alcune ARPA in merito alle risultanze dell'attività sperimentale portata avanti da
tecnici di ISPRA e delle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente di Liguria,
Piemonte, Umbria e Veneto sui valori di assorbimento del campo elettromagnetico da
parte delle strutture degli edifici (C. Baratta, S. Curcuruto, M. Stortini, V. Mollica, M.
Oggianu, M. Valle, S. Adda, L. Anglesio, G. D'Amore, M. Angelucci, M. Strappini, L.
Belleri, F. Guaiti, G. Lorenzetto,
“Valori di assorbimento del campo elettromagnetico