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documento, gli spazi destinati ordinariamente e durevolmente alla fruizione umana

contenuti in un’area contigua all’edificio principale costituita dal luogo dei punti aventi

una distanza minore o uguale a 50 metri dalle pareti perimetrali dello stesso edificio.

Tettoie e gazebi sono considerati pertinenze esterne di dimensioni abitabili solamente

nel caso in cui si trovino nell’area costituita dal luogo dei punti aventi una distanza

minore o uguale a 50 metri dalle pareti perimetrali dell’edifico cui sono annesse.

Sarà cura dell’operatore, o di un suo delegato, documentare e indicare nella

cartografia presentata (articolo 87 del CCE) ai fini del “previo accertamento […] della

compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi

di qualità [….]” i casi di:

edifici o porzioni di edifici non classificabili come “edifici utilizzati per

permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere” quali

magazzini, cantine, garage, sottotetti non abitabili, box auto, fienili, legnaie,

ecc.;

luoghi non classificabili come pertinenze esterne di dimensioni abitabili, ai

sensi di quanto stabilito nelle Linee Guida in oggetto.

Relativamente alla definizione dei i valori di assorbimento del campo elettromagnetico

da parte delle strutture degli edifici per tenere conto delle differenti proprietà

schermanti offerte dai materiali in funzione della frequenza, sulla base anche

della letteratura disponibile, si adottano i seguenti due diversi fattori di riduzione:

pareti e coperture senza finestre, o altre aperture di analoga natura, in

prossimità di impianti con frequenza di trasmissione superiore a 400 MHz:

6 dB;

pareti e coperture senza finestre, o altre aperture di analoga natura, in

presenza di segnali a frequenze inferiori a 400 MHz: 3 dB.

In considerazione della possibilità di esposizione nella condizione a “finestre

aperte”, indipendentemente dalla frequenza di funzionamento degli impianti, si adotta

il seguente fattore di attenuazione:

pareti e coperture con finestre o altre aperture di analoga natura: 0 dB.

I fattori di attenuazione saranno applicati sulla base delle indicazioni riportate sulla

documentazione e/o sulla cartografia fornite dall’operatore.

In assenza di tali indicazioni, gli edifici saranno sempre considerati come provvisti di

finestre (tale considerazione vale anche nel caso di pareti di copertura, in cui è

possibile la presenza di abbaini o lucernai).

Per quanto riguarda le pareti con finestre o altre aperture di analoga natura, i fattori

di attenuazione da applicare potranno essere aggiornati in funzione di ulteriori studi

pubblicati in letteratura. A tale proposito è stato sviluppato un documento da ISPRA e

alcune ARPA in merito alle risultanze dell'attività sperimentale portata avanti da

tecnici di ISPRA e delle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente di Liguria,

Piemonte, Umbria e Veneto sui valori di assorbimento del campo elettromagnetico da

parte delle strutture degli edifici (C. Baratta, S. Curcuruto, M. Stortini, V. Mollica, M.

Oggianu, M. Valle, S. Adda, L. Anglesio, G. D'Amore, M. Angelucci, M. Strappini, L.

Belleri, F. Guaiti, G. Lorenzetto,

“Valori di assorbimento del campo elettromagnetico